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Chi siamo

Noi difendiamo il medico!

L'Associazione “A Difesa del Medico” associazione non a scopo di lucro, si propone l’obiettivo di salvaguardare il diritto fondamentale alla salute di ciascun individuo.

L’associazione “A Difesa del Medico” persegue detto obiettivo tutelando tutti coloro che operano in ambito sanitario (medici, paramedici, odontoiatri, infermieri e tutte le altre figure professionali operanti nel settore medico), difendendo il diritto di questi ad esercitare la propria attività professionale in modo libero e, soprattutto, non condizionato dal rischio di eventuali minacce di azioni giudiziarie intentate, talvolta pretestuosamente, nei loro confronti..

Negli ultimi dieci anni, in Italia, il numero delle denunce sporte dai pazienti nei confronti dei medici e/o delle strutture sanitarie è aumentato esponenzialmente, ponendo a grave rischio il diritto, costituzionalmente garantito, di ciascun individuo ad ottenere la tutela della propria salute.

Tali azioni, prescindendo dall’esito, arrecano in ogni caso un grave pregiudizio alla qualità dell’opera professionale svolta dal medico, il quale esercita la propria attività in situazioni di stress psicologico, trovandosi costantemente nella condizione di dover bilanciare l’opera medica con la difesa della propria persona da minacce di azioni giudiziarie. Ed è proprio in quest’ultimo contesto che prende forma la cosiddetta Medicina Difensiva che, di fatto, nuoce ai pazienti ancor prima che ai medici.

Organi e Organigramma

L’associazione “A Difesa del Medico” è composta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico.

Dove siamo

L’Associazione “A Difesa del Medico”, associazione non a scopo di lucro, ha la propria sede in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 – zona P.zza Mazzini.

NORMATIVA ED ORIENTAMENTI

Il 17 marzo 2017 è stata approvata alla Camera dei Deputati la legge avente ad oggetto "Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario" il cosiddetto D.D.L. Gelli, (L. 24/2017) la quale, per un verso, ha apportato una serie di modifiche alla normativa presistente in materia di responsabilità medica, per altro verso, ha introdotto alcune importanti indicazioni tese a delineare, in modo più specifico rispetto al passato, la responsabilità professionale del medico. Sotto il profilo penale, la normativa preesistente (c.d. Legge Balduzzi) e la giurisprudenza dominante pronunciatasi su tale Legge prevedeva che “il sanitario che si fosse attenuto alle linee guida avrebbe risposto penalmente solo per imperizia grave, ossia quando il sanitario non si doveva attenere a linee guida per le macroscopiche specificità del caso concreto”. Ovviamente, il presupposto necessario perché il sanitario rispondesse solo per imperizia grave, è che lo stesso si fosse attenuto a linee guida nei casi in cui non avrebbe dovuto. E questo per espressa previsione della Balduzzi, atteso che se non si fosse attenuto, avrebbe risposto penalmente a prescindere dal tipo di responsabilità (negligenza, imprudenza, imperizia) e dal grado della colpa (grave o lieve). Con l’attuale normativa, di fatto, il legislatore ha notevolmente attenuato la resposanbilità penale del medico mediante l’introduzione dell’art. 590-ter. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario), che prevede la responsabilità solo in caso di colpa grave, allorquando il medico cagioni la lesione o il decesso del paziente. Sotto il profilo civilistico, la Legge 24/2017 ha introdotto una serie di norme tese a distinguere la posizione e, quindi, la responsabilità del medico che esercità la propria professione per conto del S.S.N., ovvero in regime privato, prevedendo nell’un caso una responsabilità di tipo extracontrattuale, mentre per il secondo una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguenze sul piano, sia probatorio, sia su quello della prescrizione.